(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Trentino Alto
                Adige n. 34/I.II del 19 agosto 2008)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
Modificazione  dell'art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.
    5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

   1.  Il  comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale n. 5 del 2006
e' sostituito dal seguente:
    «3. I piani di studio provinciali stabiliscono:
     a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria
annuale  di  insegnamento  delle  discipline obbligatorie e di quelle
opzionali,  obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento
di  due  lingue  straniere con pari opportunita' di apprendimento, di
cui  una  e' il tedesco per il primo ciclo, nonche' dell'insegnamento
della  religione  cattolica in conformita' alle norme concordatarie e
alle conseguenti intese;
     b)  i  limiti massimi per la flessibilita' oraria riservata alle
istituzioni  scolastiche  e  formative  per  le  discipline opzionali
obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari
nonche' per la personalizzazione dei percorsi di studio.» .