(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 34/I.II del 19 agosto 2008) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'art. 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) 1. Il comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale n. 5 del 2006 e' sostituito dal seguente: «3. I piani di studio provinciali stabiliscono: a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunita' di apprendimento, di cui una e' il tedesco per il primo ciclo, nonche' dell'insegnamento della religione cattolica in conformita' alle norme concordatarie e alle conseguenti intese; b) i limiti massimi per la flessibilita' oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonche' per la personalizzazione dei percorsi di studio.» .